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Misure per la crescita. Schema agevolazione beni strumentali anche in leasing.

Misure per la crescita. Schema agevolazione beni strumentali anche in leasing.

Nel decreto legge sulla crescita in corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale è contenuta un’agevolazione per gli investimenti (anche in leasing finanziario) in macchinari e beni strumentali nuovi effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2015. Il credito d’imposta sarà fruibile in compensazione dei tributi a partire dal 2016.

Di seguito uno schema riepilogativo.

Soggetti ammessi

Soggetti titolari di redditi d’impresa

Esclusi:

- Soggetti esercenti arti e professioni

- Produttori agricoli che tassano il reddito sulla base del reddito agrario.

Beni agevolabili

Beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.

Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

Periodi di imposta

2016 – 2017 – 2018

Forma di agevolazione

Credito d’imposta del 15% della differenza tra l’ammontare complessivo degli investimenti in beni strumentali effettuati dall’entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2015 e la media aritmetica degli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta precedenti, escludendo dal calcolo della media il più alto dei 5 valori.

Locazione finanziaria

Beneficiario: utilizzatore con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene mobile è consegnato.

Il costo rilevante è quello sostenuto dalla società di leasing al netto di eventuali spese di manutenzione.

Escluso il leasing operativo.

Rispetto de minimis e cumulabilità con altre agevolazioni

Vige il principio dell’alternatività rovesciata nel senso che occorre verificare, per ciascuna agevolazione concessa da altre norme (statali, regionali e comunitarie), se esista o meno un espresso divieto di cumulo con altre agevolazioni: qualora si riscontrasse tale divieto si dovrebbe, infatti, concludere che i benefici fiscali della Guidi-Padoan non possono cumularsi con il contributo della legge analizzata.

Caso esemplificativo

Un’impresa, dopo il 1° luglio 2014, acquista, anche in leasing finanziario, beni strumentali nuovi per Euro 200.000. Poniamo che nei cinque anni precedenti questa azienda abbia fatto effettuato i seguenti investimenti:

2009 2010 2011 2012 2013
300.000 150.000 10.000 200.000 15.000

L’anno 2009 si può escludere dal conteggio; la media degli altri quattro anni è pari a Euro 93.750. La differenza tra gli acquisti 2014 (Euro 200.000) e la media degli anni precedenti (Euro 93.750) è pari a Euro 106.250. Il 15% di questo importo, quindi Euro 15.938 costituirà un credito d’imposta da ripartire nel 2016, 2017 e 2018 (Euro 5.313).

Se i nuovi investimenti non superano la media degli anni precedenti non si ha alcuna detassazione.