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Leasing postumo, fisco light

Leasing postumo, fisco light

Super e iper ammortamento, via libera alle maggiorazioni anche se il leasing è postumo. Se gli investimenti in beni strumentali sono stati prenotati tramite il versamento di un acconto al fornitore del 20% entro il 31 dicembre 2017 è sempre possibile decidere successivamente a tale data di acquisire il bene in locazione finanziaria.
È questa, in estrema sintesi, l’apertura dell’Agenzia delle entrate contenuta nella risoluzione n. 132/e di ieri in ordine alla possibilità di accedere alle maggiorazioni di deducibilità in caso di investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità. 
Nello specifico le questioni poste all’attenzione dell’amministrazione finanziaria riguardavano la possibilità di decidere per l’acquisto dei beni agevolabili tramite locazione finanziaria soltanto in un secondo momento, dopo aver «prenotato» l’accesso alla proroga delle due maggiorazioni grazie a un ordine di acquisto con relativa accettazione da parte del fornitore e il versamento di un acconto del 20% del costo di acquisizione, entro il 31 dicembre 2017.
Una volta effettuata tale prenotazione, del bene e della maggiorazione, l’investitore dovrebbe ancora poter liberamente decidere se proseguire con l’acquisizione diretta del bene o ottenere l’utilizzo dello stesso tramite un contratto di leasing.
Mentre la prima ipotesi non pone alcun problema di sorta la stipula di un contratto di locazione finanziaria successivamente al 31 dicembre 2017 deve essere interpretata alla luce di quanto già precisato con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017. Tale documento di prassi richiede infatti che per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 debba essere sottoscritto il contratto di leasing ed effettuato il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
Nonostante tale precisazione, la risoluzione n. 132/e ritiene di poter superare tale impostazione ritenendo prevalente la validità del principio di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione contenuto nella stessa circolare n. 4/E del 2017.
Per questo motivo è possibile fruire delle maggiorazioni suddette anche nell’ipotesi un cui l’investitore decida, successivamente alla prenotazione e al versamento dell’acconto, di acquisire il bene tramite contratto di leasing.
Due scenari potranno prospettarsi in queste ipotesi in relazione all’acconto del 20% versato entro il 31 dicembre 2017: la compensazione dello stesso con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing o la restituzione da parte del fornitore di quanto versato in acconto. 
Nel primo caso, recita la risoluzione, l’impegno inizialmente assunto nei confronti del fornitore si «trasforma» sostanzialmente in un maxicanone di leasing.
Nel caso della restituzione dell’acconto da parte del fornitore invece, per non perdere le maggiorazioni, è necessario che venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e sia inserito nel contratto di leasing esplicito riferimento all’ordine effettuato con il fornitore del bene.